Sospensione mutui a seguito del grave disagio socio - economico derivante dall’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus
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mercoledì 1 aprile 2020
Il Fondo di Solidarietà, istituito dalla Legge n. 244/2007 come successivamente modificata (gestito da Consap S.p.A.), consente ai titolati di un mutuo contratto per l’acquisito della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo famigliare.
Il D.L. n. 9/2020 (art. 26), emanato al fine di far fronte all’emergenza coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo introducendo un’ulteriore casistica, in particolare:
• la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), si è nuovamente intervenuti ad ampliare il perimetro di intervento del Fondo, in via temporanea, per un periodo limitato di 9 mesi dall’entrata in vigore di detto Decreto, anche a:
• i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Si precisa che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze potranno essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione delle suddette fattispecie; i provvedimenti evidenziati, inoltre, avendo natura provvisoria con forza di legge (essendo stati adottati nella forma del decreto legge) potrebbero subire modifiche in sede di conversione.
Si ricorda inoltre che resta possibile l’accesso al Fondo di Solidarietà, anche per le fattispecie già previste:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
• cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
• morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
Si evidenzia altresì che per l’accesso al Fondo di Solidarietà è necessario che il gestore del Fondo (Consap S.p.A.) fornisca informazioni di dettaglio e adibisca idonei canali per l’inoltro delle richieste da parte delle banche aderenti. Si invita la clientela a consultare il seguente sito https://www.consap.it/
Presupposti di accesso al Fondo di Solidarietà.
Per tutte le ipotesi di adesione al Fondo di Solidarietà, i presupposti di accesso sono i seguenti:
• può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro;
• il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;
• il mutuo non deve aver fruito di agevolazioni pubbliche;
• non sia presente un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per tali pagamenti non deve essere intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
• non sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio perdita d’impiego, inabilità temporanea totale o decesso purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
• le eventuali ulteriori misure di sospensione dell’ammortamento del mutuo già fruite dal cliente non determinino una sospensione complessiva pari a 18 mesi;
• in caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo), sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari;
• in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo. In quest’ultimo caso l'erede che presenta la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza.
Attenzione: in ragione dell’eccezionalità della situazione, si evidenzia che per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, è stato eliminato il requisito della presentazione del modello ISEE per accedere al Fondo di Solidarietà.
Documentazione necessaria
Per tutte le fattispecie di sospensione:
• modulo di richiesta (disponibile sul sito internet relativo al Fondo di Solidarietà prima casa messo a disposizione da parte di Consap S.p.A.)
• documento d’identità (carta d’identità o passaporto del richiedente)
Per le singole nuove fattispecie di sospensione sarà invece necessario produrre la documentazione di seguito riportata:
• documentazione attestante la sospensione di lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
• riduzione del fatturato per lavoratori autonomi o liberi professionisti a causa del Coronavirus
(fattispecie valida per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia)
autocertificazione attestante la riduzione del fatturato superiore al 33%, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero il minor lasso di tempo intercorrente tra la predetta data e la data di presentazione della domanda, rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019 a causa della chiusura o restrizione dell’attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dalla autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l’applicazione di sanzioni penali.
Come anticipato, siamo ancora in attesa di eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio del Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero di Consap S.p.A. circa l’ulteriore documentazione da produrre ai fini dell’adesione al Fondo di Solidarietà.
Restano fermi i requisiti documentali già previsti per le singole fattispecie di sospensione già regolamentate prima dei recenti interventi normativi urgenti, che per facilità riepiloghiamo di seguito:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con attualità dello stato di disoccupazione
lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con attualità dello stato di disoccupazione
copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto;
• cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione
copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
In tutti i casi di dimissioni per giusta causa (relativi ai precedenti punti 1, 2, e 3) è necessaria anche la seguente documentazione:
la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
la copia della lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero della lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa;
• insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo
certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
Modalità di presentazione della domanda
Le richieste di accesso al Fondo di Solidarietà potranno essere presentate dai clienti in possesso dei requisiti sopra riportati una volta che il gestore del Fondo (Consap S.p.A.) abbia fornito le informazioni di dettaglio e la modulistica aggiornata, nonché abbia adibito idonei canali per l’inoltro delle richieste da parte delle banche aderenti. Si invita la clientela a consultare il seguente sito https://www.consap.it/
Si ricorda che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze potranno essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione delle nuove fattispecie di accesso al Fondo, introdotte con i recenti decreti legge.
Soddisfatte le esigenze di aggiornamento di cui sopra, la richiesta di sospensione dovrà essere inoltrata dal cliente alla Banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, corredata da tutta la
documentazione sopra riportata, all’indirizzo email: fondosolidarietà@chebanca.it1. A seguito della ricezione della richiesta completa e corretta, la Banca caricherà la stessa sul portale dedicato alla raccolta di tali richieste messo a disposizione da Consap per la relativa istruttoria.
Il periodo di 9 mesi per l’accesso alle misure di sostegno per le casistiche temporanee sopra riepilogate decorre dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, al 17 dicembre 2020.
Modalità di applicazione
La sospensione potrà essere accordata per un massimo di 18 mesi.
La sospensione potrà essere applicata dalla Banca solo a seguito dell’accoglimento della richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà da parte di Consap S.p.A.. A seguito della ricezione dell’esito positivo la Banca invierà, tramite e-mail, una comunicazione al richiedente all’interno della quale è riportata la data di decorrenza della sospensione.
Costi ed effetti della sospensione
Le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.
Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, il cliente riprenderà a pagare l’importo della rata composto da capitale e interessi.
Si precisa che nel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso e con le modalità previste dal contratto.
Il Fondo di Solidarietà provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
La quota di interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietà alla Banca sarà corrisposta dalla parte mutuataria e sarà pari alla differenza tra l’ammontare degli interessi calcolati al tasso e con le modalità previste in contratto e l’ammontare degli interessi rimborsati dal Fondo di Solidarietà alla Banca.